Statuto

Art.1 – Denominazione e sede

1.1. Per iniziativa dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, quale Socio Fondatore, è costituita, a norma degli artt. 14 e seguenti del codice civile, la “Fondazione Forense di Brescia” (di seguito nel presente atto indicata anche semplicemente come: “Fondazione”).

1.2. La Fondazione ha sede legale presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, in Brescia, Via S. Martino della Battaglia n. 18 e potrà istituire sedi operative anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo. La Fondazione opera, prioritariamente, nell’ambito del circondario del Tribunale di Brescia e, secondariamente, nell’ambito regionale della Lombardia.

1.3. La Fondazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà richiedere il riconoscimento giuridico, la qualifica di ONLS, nonché altri accreditamenti o qualifiche o iscrizioni in elenchi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, nonchè da regolamenti, delibere ed indicazioni del Consiglio Nazionale Forense, all’occorrenza apportando al presente Statuto le modifiche che a tal fine fossero richieste o si rendessero necessarie.

Art. 2 – Scopi

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro.

2.2. Le finalità della Fondazione sono le seguenti:

a. promuovere la formazione, l’aggiornamento, l’informazione, la specializzazione professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati e, più in generale, di quanti operano professionalmente nelle materie giuridiche in tutti i campi formativi di competenza attuale ed anche futura del Consiglio dell’Ordine;

b. organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo didattico e scientifico nei diversi rami del diritto;

c. coadiuvare il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia per la realizzazione ed attuazione, con la massima economicità ed efficienza possibili, dei programmi e delle iniziative di formazione, aggiornamento, informazione e specializzazione professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati di competenza attuale ed anche futura del Consiglio dell’Ordine previsti dalla legge o dai regolamenti nonché da delibere ed indicazioni del Consiglio Nazionale Forense;

d. ricercare e promuovere, in nome e per conto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, il confronto e la collaborazione con ogni soggetto e realtà locale, istituzionale e non, interessato alla formazione professionale forense, privilegiando i rapporti con il mondo accademico e scientifico ed in particolare con la locale Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia e con la relativa SSPL; e prestare servizi accessori allo svolgimento della professione forense.

2.3. La Fondazione potrà svolgere, anche a titolo oneroso, le attività utili al perseguimento delle finalità di cui all’Articolo 2.2., anche in collaborazione o mediante convenzione con altri soggetti, pubblici o privati, incluse, a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività:

a. promozione e organizzazione di convegni, conferenze, seminari, dibattiti; proiezioni di film e documentari, lezioni, corsi di aggiornamento, corsi di formazione, corsi di specializzazione, studi e ricerche giuridiche;

b. divulgazione con ogni mezzo di atti di convegni, corsi e seminari, dei risultati di studi e ricerche giuridiche e dei risultati della attività della Fondazione;

c. istituzione di borse di studio, premi o assegni finalizzati all’approfondimento culturale o all’arricchimento professionale di avvocati e praticanti avvocati;

d. creazione, gestione, promozione di biblioteche, emeroteche, videoteche e nastroteche giuridiche;

e. acquisizione della titolarità di brevetti, marchi e in generale di tutti i diritti sulle opere dell’ingegno nei settori attinenti agli scopi di cui al presente Statuto, nonché di licenze per lo sfruttamento dei medesimi;

f. erogazione di servizi strumentali ai propri scopi e/o alle attività di cui ai punti precedenti.

2.4. La Fondazione potrà inoltre, per il perseguimento dei propri fini e ferma l’assenza di scopo di lucro:

a. acquisire la disponibilità di immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente Statuto;

b. cooperare con altri enti pubblici e/o privati che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione;

c. investire gli eventuali proventi della propria attività nelle realizzazione degli scopi statutari;

d. esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di. servizi, anche a titolo oneroso, che, direttamente o indirettamente, sia utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

Art. 3 – Patrimonio

3.1 Per il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui al presente Statuto e per garantire il funzionamento della Fondazione, il patrimonio è costituito:

a. dalle somme conferite dal Socio Fondatore;

b. da elargizioni o contributi di terzi espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

c. dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo.

3.2 Per il perseguimento dei propri fini la Fondazione si avvale:

a. dei redditi prodotti dalla gestione del patrimonio della Fondazione;

b. dei contributi erogati dall’Ordine degli Avvocati di Brescia o da terzi non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;

c. degli eventuali proventi derivanti dalle proprie attività, anche, a titolo esemplificativo, quale corrispettivo di servizi resi o per la partecipazione a corsi, convegni ed attività analoghe.

3.3 E’ fatto espressamente divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 – Socio Fondatore

E’ Socio Fondatore il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia. Art. 5 – Organi. Sono Organi della Fondazione:

a. il Presidente;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Collegio dei Revisori.

5.1 Il primo Presidente nonché i componenti del primo Consiglio Direttivo e del primo Collegio dei Revisori vengono nominati in sede di costituzione della Fondazione e restano in carica fino alla prima elezione dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia. Successivamente i componenti degli Organi della Fondazione restano in carica dall’insediamento fino alle successive elezioni dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia. In ogni caso i componenti degli Organi della Fondazione continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino all’insediamento dei nuovi componenti di tali Organi.

5.2 Gli organi della fondazione durano in carica due anni. La carica è rinnovabile nel limite massimo di tre mandati. La disciplina della durata della carica e del rinnovo dei mandati si intende sin d’ora sostituita con quella che sarà prevista, per i consiglieri dell’ordine, nella legge di riforma dell’ordinamento professionale forense, a far tempo dalla sua entrata in vigore.

5.3 Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione di quelle dei componenti del Collegio dei Revisori; è fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per l’espletamento delle relative. funzioni, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Il Presidente

6.1 II Presidente è il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia,

6.2 AI Presidente sono affidati i seguenti compiti:

a. rappresentare legalmente la Fondazione;

b. stare in giudizio;

c. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

d. vigilare sull’applicazione dello Statuto e sull’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;

e. esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio Direttivo.

6.3 In caso di urgenza il Presidente potrà adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione; tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva al compimento dell’atto medesimo, che il Presidente dovrà tempestivamente convocare.

6.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal componente del Consiglio Direttivo dal medesimo delegato.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da un numero di avvocati del Foro di Brescia, iscritti da almeno otto anni all’Albo, non inferiore a quattro e non superiore a otto, dei quali almeno la metà sono scelti tra i componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia in carica.

7.2 I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia in considerazione della loro comprovata professionalità.

7.3 Il Consiglio Direttivo svolge ogni attività di gestione della Fondazione utile e necessaria al raggiungimento degli scopi ed in particolare, fra l’altro:

a. stabilisce i programmi di attività della Fondazione nell’ambito degli indirizzi generali eventualmente stabiliti dal Socio Fondatore;

b. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

c. predispone i regolamenti interni per il proprio funzionamento;

d. delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;

e. delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico;

f. svolge ogni altra attività prevista dallo Statuto e non riservata ad altri Organi dallo Statuto o dalla legge.

7.4 II Consiglio Direttivo può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri, individuati anche per materia, può avvalersi di esperti e di professionisti e può autorizzare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

7.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sonò convocate dal Presidente con preavviso di almeno tre giorni, anche a mezzo fax o posta elettronica, e saranno validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

7.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. presenti, in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.

7.7 Di ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito verbale, anche in forma riassuntiva, dal quale dovranno risultare le delibere adottate.

7.8 II Consiglio Direttivo presenta periodicamente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, una relazione sull’attività svolta dalla Fondazione nell’anno precedente nonché sui programmi dell’anno corrente, corredandola con il conto consuntivo annuale al 31 dicembre delle entrate e delle spese.

7.9 II Consiglio Direttivo potrà nominare un Consiglio Scientifico o più Commissioni Scientifiche con funzioni consultive e propositive in materia culturale, didattica e tecnica determinandone la composizione, le regole di funzionamento e nominandone i componenti.     t

7.10 In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni, revoca da parte del Consiglio per giusta causa o per altri motivi, di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, provvederà senza indugio a nominare un sostituto, il cui mandato scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

Art. 8 – Collegio dei revisori

8.1 Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, in contestualità con la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, che provvede anche a designarne il Presidente tra i membri effettivi.

8.2 Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e redige una relazione al bilancio consuntivo e a quello preventivo.

8.3 In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o per altri motivi, di un componente del Collegio dei Revisori, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, provvederà senza indugio a nominare un sostituto, il cui mandato scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

Art. 9. – Bilancio della Fondazione

Il Consiglio Direttivo:

a. cura la tenuta delle scritture contabili della Fondazione;

b. redige, secondo le disposizioni degli artt. 2423 e ss. del codice civile (ove applicabili), ed approva il conto consuntivo di ogni anno, con la relazione illustrativa entro il 30 novembre dell’anno successivo, nonché il conto preventivo dell’anno seguente entro il medesimo termine;

c. trasmette il conto preventivo ed il conto consuntivo al Collegio dei Revisori per l’espressione del relativo parere; conseguito il quale rimette entrambi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia affinché vengano allegati al bilancio da presentare agli iscritti all’Albo.

Art. 10 – Estinzione della Fondazione

10.1 In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati da tre liquidatori nominati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia.

10.2 Al termine della liquidazione le disponibilità residue saranno destinate e devolute a favore dell’ordine degli Avvocati di Brescia.

Art. 11 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia.